I servizi della Cgil Napoli e Campania vi seguono in tutte le fasi della richiesta. Per chi si attiva entro febbraio, i soldi arriveranno già nel mese successivo. La misura è rivolta a tutti coloro che abbiano figli a carico.
Che cos'è l'Assegno unico?
Il nome completo dello strumento entrato in vigore con l'inizio di quest'anno è Assegno unico e universale per i figli a carico ed "è - si legge sul sito dell'Inps - un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni)" e senza limiti di età per i figli con disabilità. L'importo varia a seconda delle condizioni reddituali della famiglia che lo richiede. Per il calcolo occorre presentare un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) valido nel momento in cui si presenta la domanda.
Perché "unico e universale"?
L'assegno è stato definito "unico" perché ha semplificato un contesto nel quale erano tanti e diversificati i bonus e le misure rivolti alla genitorialità. Con l'assegno unico di fatto non ci sono più il Premio alla nascita, l'Assegno di natalità (conosciuto come bonus bebè), gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Resterà invece in vigore il bonus nido. L'assegno è stato definito "universale" perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico.
Quando posso richiederlo?
Si può richiedere a partire dall'1 gennaio 2022. Per il calcolo dell'importo è necessario presentare l'Isee. Senza l'Isee si accederà solo all'importo minimo. A chi presenta domanda entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli assegni spettanti a partire dal mese di marzo.
Dove posso richiederlo?
Sono varie le modalità con cui si può fare domanda: direttamente da parte del richiedente tramite Inps (telematica) con Spid almeno di livello 2; tramite patronato; telefonicamente tramite Contact Center dell’Inps. Il consiglio è quello di recarsi al patronato Inca della Cgil, muniti di un Isee valido (che può essere richiesto ai Caaf della Cgil).
A chi spetta?
L’assegno è riconosciuto per ogni figlio o figlia minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza); per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale; per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Quando riceverò l'assegno?
Per chi presenta la domanda a gennaio e febbraio, il primo assegno arriverà tra il 15 e il 21 marzo 2022. Per le domande compilate dopo, il primo pagamento arriverà alla fine del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Per chi fa domanda entro giugno 2022, i pagamenti inizieranno comunque a decorrere da marzo 2022. Quindi chi presenta la domanda entro il 30 giugno prossimo, non perderà neanche un assegno.
Chi deve presentare la domanda?
Genitori conviventi, genitori separati/divorziati, genitore unico, genitori affidatari, tutore del figlio, tutore del genitore, figlio maggiorenne. Chi ha la responsabilità genitoriale.
Quali requisiti deve avere chi presenta la domanda?
Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia; essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Dove ricevo l'importo?
Su Iban intestato al richiedente o bonifico domiciliato.
Per gli invalidi civili parziali una buona notizia. Ai fini dell'assegno mensile di assistenza, il requisito dell'inattività lavorativa deve intendersi soddisfatto anche quando il disabile svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore all'importo annuo della pensione sociale.
E’ quanto prevede l'articolo 12 ter della legge n. 215/2021, che, recependo quanto già previsto dal decreto fiscale n. 146/2021, convertito in legge, raccoglie le obiezioni avanzate dall'Inca, insieme ai sindacati confederali, fornendo finalmente una interpretazione autentica della norma, con anche effetto retroattivo. Un atto che obbliga l’Inps a ripristinare le prestazioni già sospese.
La norma, infatti, si è resa necessaria a seguito della decisione dell’Inps di sospendere gli assegni di invalidità civile parziale facendo valere il principio secondo cui l'inattività lavorativa assoluta fosse il requisito costitutivo del diritto.
Finalmente con la nuova norma è stato affermato il principio relativo alla natura dell'inattività lavorativa, secondo cui "tale requisito, previsto dall'art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'art. 14 septies del decreto legge 30/12/1979, n. 663, convertito, con modificazioni dalla legge 29/02/1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto art. 13".
A questo punto, l’Inps dovrà provvedere a pubblicare la relativa circolare per rendere applicativo tale principio.
Le domande di riconoscimento del Reddito di Libertà presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021.
Lo comunica l'Inps con il messaggio n. 4352, pubblicato ieri sul sito istituzionale, precisando che, in caso di ulteriori finanziamenti del fondo, le richieste conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ricordiamo che il Reddito di Libertà, istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020, che ha previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro, è rivolto alle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, inserite in un percorso di recupero della propria autonomia ed emancipazione.
Per facilitarne l’accesso l’Inps, con la circolare n. 166 dell’8 novembre, ha comunicato che è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani (gli unici abilitati alla trasmissione delle domande) che permette di inoltrare l’istanza compilata dalla cittadina interessata entro il 31 dicembre 2021, pena il mancato accoglimento.